IL NOSTRO STATUTO
Titolo I
Costituzioni e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. L’Associazione riconosciuta denominata “Parkinson Trento ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e può operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Attività di interesse generale
1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
– interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
– interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
– prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. i).
Art.3 – Finalità e attività
1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
– migliorare le condizioni di vita delle persone con patologia di “Parkinson e Parkinsonismi”;
– promuovere l’informazione su tutti gli aspetti della patologia;
– favorire il progresso nella conoscenza della malattia e nell’impiego di mezzi atti a lenire gli effetti individuali e sociali.
– svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla patologia;
– promuovere la costituzione di gruppi volontari, i quali dovranno operare nell’ambito territoriale di assegnato;
– stimolare e favorire la ricerca nel settore della patologia di “Parkinson e Parkinsonismi”;
– favorire i contatti con analoghe Associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.
– realizzare attività e iniziative di aggregazione e di sostegno;
– costituire un punto di riferimento valido e concreto in tutto il territorio del Trentino, dando voce e risposte alle necessità delle persone con Parkinson e ai loro familiari con una particolare attenzione alla persona nella sua globalità biopsicosociale;
– mettere in atto ogni azione diretta ad attuare tutti i possibili interventi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione delle persone con Parkinson;
– curare la raccolta sistematica e la divulgazione delle informazioni su studi e ricerche relativi a sintomatologia, caratteristiche, frequenza aspetti terapeutici della malattia;
– collegarsi con quanti, sia nei servizi pubblici che nei sevizi privati, già operano a tali fini;
– sviluppare una particolare attenzione alle problematiche delle famiglie che presentano al loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona con malattia;
– contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;
– provvedere a costruire, ove necessari, servizi sanitari e sociali;
– curare i contatti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Sanitarie che siano funzionali alla realizzazione delle finalità dell’Associazione;
– favorire e sviluppare i rapporti fra le persone con malattia e le loro famiglie.
2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
– realizzare ogni forma di accoglienza e ascolto delle persone con patologia di Parkinson, dei loro familiari, dei loro amici e di quanti possono contribuire al loro benessere;
– offrire alle persone con Parkinson, ai loro familiari e caregiver, opportunità di aggregazione e confronto, per contrastare l’isolamento e l’inattività a cui può condurre la patologia;
– promuovere attività, come i gruppi di condivisione e di informazione, incontri individuali con lo psicoterapeuta, attività in palestra, attività in piscina, attività corale, attività occupazionale e quanto altro sia utile per il benessere della persona;
– dedicare un’attenzione particolare ai bisogni del caregiver, nel prendersi cura della persona con Parkinson;
– facilitare i gruppi di persone che svolgono iniziative condivise a favore delle persone con Parkinson;
– realizzare attività di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni (Assessorato alla Salute e politiche sociali, APSS, Consulta Provinciale per la Salute), al fine di migliorare i servizi necessari per le persone con patologia di Parkinson;
– organizzare convegni ed incontri per approfondire i vari aspetti della patologia, dando una chiara informazione, sia dal punto di vista clinico, terapeutico, riabilitativo, psicologico, e della ricerca scientifica;
– realizzare e diffondere materiale editoriale anche attraverso la pubblicazione di bollettini, atti, studi, ricerche anche tramite la gestione di piattaforme web;
– organizzare e realizzare incontri e tavoli di lavoro con i rappresentanti delle istituzioni politiche e dell’azienda sanitaria;
– organizzare e realizzare incontri nelle scuole;
– collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari delle medesime finalità;
– collaborare con gli enti pubblici e privati sulle questioni di interesse dell’Associazione;
– svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Ai sensi dell’art. 13 comma 6 Codice del Terzo settore, l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del predetto Codice a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.4 – Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Art.5 – Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) organizzazioni di volontariato. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.6 – Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto, anche con modalità digitali, al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.7 – Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l’Assemblea ordinaria non deliberi circa l’appello dell’associato escluso, quest’ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Norme sul volontariato
Art.9 – Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Si richiama integralmente l’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
Art.10 – Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
Titolo IV
Organi sociali
Art.11 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea;
d) l’Organo di revisione, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, c.2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.12 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse due deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe agli associati che ricoprono cariche sociali.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o anche in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).
Art.15 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. Ai sensi dell’art. 34 comma 1 Codice del Terzo Settore, tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art.17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.18 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
j) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
m) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
n) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
o) deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Ai sensi dell’art. 26 comma 7 Codice Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.
Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c. 3 del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall’incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.21 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea. Viene eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente o la maggioranza dei componenti decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
5. Il componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in
modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno
dell’Associazione.
Art.22 – Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
d) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall’art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.23 – L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente o la società di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si richiama il D.Lgs. 39/2010 e ss.mm..
6. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Titolo V
I libri sociali
Art.24 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
Titolo VI
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.25 – Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione;
b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 26;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.26 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art.27 – Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Si richiama integralmente l’art. 13 Codice del Terzo Settore.
Titolo VII
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Art.29 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
F.to Andreanna Bayr
F.to Eliana Morandi notaio L.S